Proviamo a vedere ora come fare per aprire un negozio od iniziare un’attività nel rispetto della normativa vigente.
Si è accennato in premessa che negli ultimi anni in Italia si sono fatti dei passi in avanti nel senso di rendere più agevoli le condizioni per aprire un’attività commerciale.
Questo processo di semplificazione è iniziato nel 1998, con l’introduzione del c.d. Decreto Bersani (Dlgs n. 114/1998), base normativa sulla quale Governo e Parlamento sono poi intervenuti più volte.
Il netto cambiamento tra il “prima” ed il “dopo” sta nel fatto che ora chiunque decida di aprire un locale o un’attività commerciale non ha più l’onere di dotarsi di tutte le licenze che la legge, invece, in precedenza prevedeva come obbligatorie. In passato, difatti, non era permesso aprire un’attività senza le indispensabili licenze che venivano rilasciate dagli Organi Amministrativi.
Per alcuni esercizi commerciali è ancora prevista l’obbligatorietà di licenze e permessi: occorre pertanto documentarsi bene (o, ancora meglio, rivolgersi ad un professionista) per essere sicuri di agire nella legalità.
Effettuare controlli preventivi per concedere licenze ed autorizzazioni consentiva all’Amministrazione Statale di verificare, già prima dell’apertura, che l’attività commerciale in fase d’avviamento fosse stata impostata nel rispetto delle norme applicabili: era quindi necessario conseguire licenze inerenti alla struttura, al personale, ai servizi offerti etc.
Oggi, intervenuto il processo di semplificazione, per iniziare un’attività commerciale non servono più molte delle formalità un tempo necessarie. Resta obbligatorio dotarsi solo delle licenze che richiedono valutazioni discrezionali dell’Amministrazione o che siano inerenti a vincoli paesaggistici, ambientali o culturali.
In disparte tali aspetti, per dare avvio alla propria impresa è oggi sufficiente presentare al Comune di riferimento una dichiarazione certificata con cui si segnala la prossima apertura dell’attività e si afferma di possedere tutti i requisiti previsti per poterla intraprendere. Tale dichiarazione è detta SCIA (Segnalazione Certificata d’Inizio Attività).
Il cambiamento di prospettiva è netto ed evidente: non è più lo Stato a controllare che il privato rispetti le regole, ma è proprio il privato neo-imprenditore, nel momento in cui apre un’attività, a certificare alle Autorità Pubbliche di farlo nel rispetto della legge.
La SCIA ha nei fatti preso il posto di molte delle licenze ed autorizzazioni che, necessitando di esami preventivi, rallentavano in passato le imprese nella loro fase di lancio.
Sta ora al Comune l’onere, nei 60 giorni successivi al ricevimento della SCIA, di verificare che quanto in essa dichiarato dal nuovo commerciante corrisponda al vero.
La dichiarazione deve essere consegnata al SUAP (Sportello Unico per le Attività Produttive) del Comune competente, debitamente compilata in ogni sua parte. Dovranno esserle allegate le autocertificazioni con cui dimostrare di essere completamente in regola per aprire la propria attività.
Vi sono difatti dei requisiti da possedere per iniziare una nuova impresa o aprire un negozio e possono riguardare tanto il soggetto imprenditore (requisiti morali, ad esempio) quanto l’attività stessa che verrà esercitata (si pensi ai permessi edilizi o ambientali di un qualsiasi negozio).
Il contenuto della SCIA ed i suoi allegati, così come i documenti per aprire un negozio, possono ovviamente variare in ragione dello specifico tipo di attività: aprire un alimentari è diverso da aprire un negozio di abbigliamento, sia nella forma che nella sostanza.
La procedura di consegna della SCIA è ormai telematica, tutti i moduli da compilare con le attinenti istruzioni per la redazione sono pubblicati nelle pagine del sito ufficiale di ogni Comune ). Una volta compilati e sottoscritti, debbono essere poi spediti, come detto, al SUAP del Comune competente via Posta Elettronica Certificata.